Art. 1.
(Finalità).

      1. Finalità della presente legge è il riconoscimento del diritto all'inserimento in attività socio-educative ed occupazionali per i disabili in situazione di gravità, riconosciuti dalle aziende sanitarie locali in base agli accertamenti effettuati dalle commissioni mediche ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e a quelli effettuati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.